Obbligo delle verifiche per gli studi medici

mpianto elettrico studio medico

Impianto elettrico studio medico obbligo delle verifiche

Si illustrano le disposizioni legislative e normative per lo svolgimento delle verifiche degli impianti elettrici nei locali medici

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 462/2001
– D. Lgs 81/08

Norme tecniche di riferimento:
– CEI 64-8/6 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – Parte 6: Verifiche
– CEI 64-8/7 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari (punto 710 Locali uso medico)

I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

D.Lgs. 81/2008 Art. 86. Verifiche e controlli

  1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
  2. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Non si rimanda l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all’impianto elettrico nel suo complesso e di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Per gli impianti elettrici nei locali a uso medico, ulteriori prescrizioni si trovano nella norma CEI 64-8/7-710.

Riferimenti CEI verifiche impianti elettrici locali medici

– al punto 62.2.1 della CEI 64-8/6
– al punto 710 della CEI 64-8/7

Le verifiche periodiche sono volte a determinare la permanenza nel tempo dei requisiti di funzionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparecchiature che lo costituiscono, sono utili a confermare che l’impianto non sia danneggiato o deteriorato, in modo da ridurre la sicurezza, e per identificare eventuali difetti dell’impianto che non sono stati messi in evidenza con le verifiche precedenti.

L’esito di qualsiasi tipo di verifica è verbalizzato ed è tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza in uno specifico registro delle Verifiche Periodiche e manutenzioni.

Classificazione locali medici: 0 / 1 / 2

Nei locali medici di gruppo 0 è sufficiente un impianto elettrico ordinario, ma vige l’obbligo del progetto ai sensi del d.m. 37/08 (art. 5), tale obbligo vige, naturalmente, anche per gli impianti elettrici dei locali dei gruppi 1 e 2. Se il locale medico occupa solo una parte di un’unità immobiliare, ad esempio un appartamento, l’obbligo del progetto si estende all’intero impianto elettrico dell’unità.