Qualificazione dei tecnici manutentori – DM 1/9/21

Qualificazione dei tecnici manutentori – DM 1/9/21

Il DM 1/9/21 art. 4 (la cui entrata in vigore è prevista per il 25/9/23) stabilisce che i controlli su impianti, attrezzatura e misure antincendio, nonché i relativi interventi di manutenzione all’interno dei luoghi di lavoro, debbano essere eseguiti da tecnici qualificati.

Nello specifico, un tecnico qualificato è colui che:

a) può dimostrare al 25/09/22 di aver svolto attività di manutenzione per almeno 3 anni (operando in qualità di dipendente, responsabile tecnico o titolare) tramite curriculum o attestazione di servizio redatta dall’azienda presso cui si è svolta l’attività;

b) ha frequentato un apposito corso di formazione*, tenuto da docenti qualificati (operanti presso soggetti formatori accreditati, associazioni del settore, strutture formative delle associazioni sindacali) e superato il relativo esame.

NB:

  • i tecnici che non ricadono nei casi menzionati al punto “a”, ma hanno comunque 3 anni di esperienza, possono fornire opportuna documentazione ai VV.F. per richiedere l’ammissione all’esame;
  • i tecnici che al 25/09/22 hanno svolto attività di manutenzione per almeno 3 anni ed hanno ottenuto la qualifica antecedentemente alla suddetta data possono sostenere unicamente la prova orale purché abbiano conseguito la qualifica a seguito della frequenza ad un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti e durata assimilabili a quelli previsti dal DM 1/9/21 (così come specificato al punto*).

*Il corso di formazione per gli impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI) dev’essere suddiviso in parte teorica (minimo 16 ore) e parte pratica (minimo 8 ore) con una frequenza minima di partecipazione del 90%.